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Statuto del Museo Friulano di Storia Naturale 

(approvato con Deliberazione consiliare n. 5/4637 del 02.02.1984, ravvisata legittima dal C.P.C. in data 07.06.1984, sub n. 28754 di Reg. C.P.C. e n. 38757 di Prot.)

 
Art. 1


Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, fondato nel 1866, è classificato nella categoria multiplo ai termini della Legge Regionale 18.11.1976, n. 60.
 

Art. 2

Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine è articolato nelle seguenti sezioni:
1. Geo-paleontologica;
2. Mineralogica e Petrografica;
3. Paletnologica ed Antropologica;
4. Botanica;
5. Zoologica;
6. Didattica;
7. Biblioteca specializzata e Diateca.
 

Art. 3

Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine è un istituto culturale di ricerca scientifica ed educativo al servizio della comunità; ad esso compete provvedere, anche in collaborazione con l’Università di Udine ed altri Enti ed Organizzazioni scientifici e culturali, nell’ambito dei programmi generali di attività del Comune ed in attuazione dell’art. 16 dell’art. 16 della L.R. 18.11.1976, n. 60:
1. alla conservazione, alla catalogazione, al restauro ed alla ordinata collocazione nell’esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi dei beni che gli sono affidati;
2. all’incremento del patrimonio scientifico e strumentale;
3. alla ricerca scientifica nel settore e nell’ambio territoriale di competenza;
4. all’allestimento periodico di mostre scientifiche e divulgative;
5. alla compilazione ed alla pubblicazione di cataloghi, bollettini periodici e monografie sul proprio patrimonio e sulle proprie attività e ricerche, nonché in genere su argomenti naturalistici;
6. al reperimento, all’acquisizione, alla tutela ed alla valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;
7. ad una costante attività didattica in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado.
Spetta inoltre al Museo l’obbligo di segnalare ai competenti organi statali, regionali e locali – a mezzo dell’Amministrazione comunale – i beni naturalistici in via di degradazione o di cui sia minacciata la dispersione o la distruzione.
Il Comune di Udine provvede al funzionamento ed allo sviluppo del Museo, assicurando ad esso un’adeguata organizzazione scientifica, tecnica, didattica e culturale per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Il Comune di Udine stanzia nei propri bilanci le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo del Museo, ricorrendo anche a contribuzioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché ai privati.


Art. 4

È istituita presso il Museo un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio comunale all’inizio di ciascuna tornata amministrativa e così composta:
1. cinque esperti, designati dal Consiglio comunale, con voto limitato ad un nominativo;
2. tre esperti, prescelti dal Consiglio comunale tra gli esponenti delle Associazioni, enti ed istituzioni culturali locali;
3. un rappresentante designato dall’Università degli Studi di Udine;
4. un rappresentante designato dal Consiglio del Distretto scolastico di Udine;
5. due rappresentanti delle categorie imprenditoriali e del lavoro prescelti dal Consiglio comunale;
6. il Direttore del Museo Friulano di Storia Naturale.
Fa inoltre parte della Commissione il Sindaco del Comune di Udine o un suo delegato, che la presiede.
Partecipa alle riunioni, senza il diritto di voto, l’Assessore municipale delegato alla materia.


Art. 5

Nell’ambito delle direttive generali emanate dall’Amministrazione comunale, e salve le conseguenti deliberazioni dei competenti organi della medesima, spetta tra l’altro alla Commissione proporre:
1. le modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
2. le linee e gli indirizzi della politica culturale del Museo;
3. i programmi di attività;
4. l’impiego delle sovvenzioni e contributi e degli altri fondi disponibili;
5. gli orari di apertura al pubblico;
6. la nomina di Commissioni scientifiche da preporre a singole iniziative del Museo.
Spetta inoltre alla Commissione esprimere all’Amministrazione comunale il parere in ordine ai piani di ricerca, agli acquisti ed accettazioni di doni e legati relativamente ad opere e reperti per l’integrazione delle collezioni, ed analogamente per l’accettazione di depositi da parte di terzi.
L’amministrazione comunale provvederà di propria iniziativa, anche in difetto di proposte o parere della Commissione, previa assegnazione alla stessa di un congruo termine per esprimer le proprie determinazioni.


Art. 6

La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno giorni cinque e, in caso di urgenza, con preavviso telegrafico di almeno quarantotto ore.
La Commissione dovrà essere comunque convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati per conoscenza all’Amministrazione comunale.
Per la validità delle riunioni è prescritta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e – in caso di parità di voti – prevale quello del Presidente.
I verbali delle riunioni sono redatti a cura di un impiegato comunale designato dal Sindaco.
Alle riunioni della Commissione possono essere di volta in volta invitati, a seconda delle esigenze, i conservatori ed altro personale addetto al Museo, nonché esperti e consulenti che vi aderiscono o che siano impegnati in particolari incarichi da parte dell’Amministrazione comunale.


Art. 7

Alla conduzione del Museo è preposto un Direttore, coadiuvato da uno o più conservatori anche preposti a singole sezioni nonché da altro personale scientifico, tecnico, esecutivo ed ausiliario, come determinato ed ordinato dal Regolamento Organico del Comune.
Le funzioni del personale sono disciplinate dal Regolamento del Museo Friulano di Storia Naturale.
Detto regolamento disciplina, altresì, le materie relative all’ordinamento del Museo e, tra l’altro, le materie concernenti le norme per gli accessi del pubblico, le consultazioni e le ricerche di terzi, i prestiti di opere ed oggetti, la catalogazione e conservazione delle collezioni, della biblioteca e degli arredi ed attrezzi in genere.
 

Art. 8

Norma transitoria
Entro tre mesi dall’insediamento della Commissione, la stessa formulerà la proposta del regolamento.
 

ultimo aggiornamento: 24/01/09 - Stampa pagina Stampa pagina

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